1. E' ammesso referendum consultivo su materie di competenza comunale interessanti l' intera collettività. 2. E' escluso il referendum consultivo nei casi previsti dall'art. 50, comma 4, del presente statuto, nonchè su provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato o meramente esecutivi e su oggetti che siano già stati sottoposti a consultazione referendaria negli ultimi quattro anni. 3. Si fa luogo a referendum consultivo: a) nel caso sia deliberato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti; b) qualora vi sia richiesta da parte di un decimo dei cittadini elettori risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente; c) allorchè vi sia la proposta congiunta da parte di consigli di circoscrizione che rappresentino almeno due terzi degli elettori, determinati ai sensi della lettera b). Nei casi di cui alle lettere b) e c) il consiglio comunale delibera sulla ammissibilità della richiesta a maggioranza assoluta dei votanti. 4. Il regolamento per la disciplina degli istituti della partecipazione popolare stabilisce le modalità per la presentazione della proposta, per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto. 5. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui partecipino alla votazione almeno la metà degli elettori ed i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei votanti, altrimenti è dichiarato respinto. 6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la giunta comunale è tenuta a proporre al consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum. 7. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. |