1. Commissioni speciali possono essere costituite, su mozione proposta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti l'assemblea, per svolgere indagini conoscitive o inchieste sull'attività amministrativa del comune o per altri scopi enunciati nell'atto istitutivo. 2. Il regolamento per le adunanze consiliari disciplina i poteri, il funzionamento e la composizione delle suddette commissioni. 3. Quando il consiglio deliberi inchieste si applicano le disposizioni dell'art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 in materia di testimonianza. |