1. Per il miglior esercizio delle funzioni del consiglio comunale, sono istituite commissioni consiliari permanenti, composte da soli consiglieri comunali a rappresentanza proporzionale dei gruppi. 2. Il regolamento stabilisce le attribuzioni delle commissioni permanenti, il loro numero e quello dei componenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori. 3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento. 4. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi. 5. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla giunta comunale, dalle aziende e dalle istituzioni controllate dal comune notizie, informazioni, dati, atti, nonchè di disporre audizioni di persone, anche ai fini della vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio. 6. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco e degli assessori, nonchè dei funzionari responsabili dei servizi del comune e delle aziende ed istituzioni controllate. 7. Il sindaco e gli assessori possono partecipare ai lavori delle commissioni senza diritto di voto. 8. Il consiglio comunale può istituire commissioni consultive per lo studio di problematiche di interesse comunale, disciplinandone poteri e composizione. |