Comuni Italiani Art. 28 - Composizione della Giunta Comunale. Statuto Comunale di Vercelli (Provincia di Vercelli - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini vercellesi

Statuto Comune di Vercelli

Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune
Capo III - Giunta Comunale e Sindaco
Sezione I - Elezione della Giunta Comunale e del Sindaco
Art. 28 - Composizione della Giunta Comunale
1. La giunta comunale si compone del sindaco e degli assessori fra cui il vicesindaco, da lui nominati, nei limiti numerici previsti dalla legge.

2. Il vicesindaco e gli assessori sono nominati fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. 3 Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato. A tal fine si considera compiuto anche il mandato che, per qualunque causa, abbia avuto durata inferiore a quella prevista dalla legge.

4. Le cariche di vicesindaco e di assessore sono incompatibili con la carica di consigliere comunale.

5. L'accertamento delle condizioni di eleggibilità e compatibilità è effettuato dal sindaco al momento della nomina.

6. Il vicesindaco e gli assessori sono tenuti a depositare presso la segreteria generale, come i consiglieri comunali, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi delle persone fisiche propria e del nucleo familiare.

 
Altri Articoli:
Art. 29 - Ineleggibilità, Incompatibilità e Divieti
Art. 27 - Commissioni d'Indagine
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