Comuni Italiani Art. 13 - Uffici. Statuto Comunale di Trausella (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini trausellesi

Statuto Comune di Trausella

Capo III - Ordinamento degli Uffici
Art. 13 - Uffici
1. In conseguenza delle ridotte dimensioni e della consistenza della pianta organica dell'Ente, il personale esercita le proprie mansioni nel rispetto del regolamento, i cui contenuti sono stabiliti in conformità con il principio di cui all'ultimo comma, art. 4.

2. l Comuni possono delegare, ove ciò sia compatibile con la vigente normativa alla Comunità Montana l'istituzione di uffici per l'esercizio in forma associata delle proprie funzioni.

3. Gli atti compiuti da tali uffici sono attribuiti direttamente al Comune associato, per la parte che li riguardano.

4. Nel rispetto delle esigenze degli altri Comuni associati e dei funzionamento degli uffici nel loro complesso, il Sindaco esercita sui dipendenti le funzioni dell'ultimo comma dell'art. 10.

5. Il Comune concorre al mantenimento dell'ufficio in proporzione al proprio interesse secondo obiettivi criteri predeterminati dalla Comunità Montana ed accettati nell'atto di delega.

6. Il ricorso ad incarichi esterni, in particolare nel settore tecnico, è ammesso, in deroga, quando sia dimostrata l'impossibilità di assolvere alle funzioni tramite propri dipendenti e motivatamente quando non si ritenga delegare la funzione all'ufficio della Comunità Montana, se istituito.

 
Altri Articoli:
Art. 14 - Organizzazione
Art. 12 - Funzioni Gestionali
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