Comuni Italiani Articolo 25 - Elezione. Statuto Comunale di Torino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini torinesi

Statuto Comune di Torino

Titolo II - Istituti di Partecipazione e Difensore Civico
Capo II - il Difensore Civico
Articolo 25 - Elezione
1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Tale votazione avviene su nominativi proposti da singoli, Associazioni, Enti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal Regolamento dell'Istituto del Difensore Civico.

2. Se, nelle prime tre votazioni, nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

3. Il Consiglio Comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni.

 
Altri Articoli:
Articolo 26 - Eleggibilità, durata della carica e decadenza
Articolo 24 - Prerogative
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