1. I candidati alla carica di Difensore Civico devono dare ampia garanzia di indipendenza politica ed intellettuale, di probità e di competenza giuridico-amministrativa e avere compiuto cinquant'anni di età. 2. Il Difensore Civico resta in carica tre anni, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore ed è rieleggibile una sola volta. 3. Non possono essere nominati Difensore Civico: a) coloro che si trovino nelle situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di Consigliere Comunale; b) i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali e Circoscrizionali, nonché coloro che negli ultimi cinque anni abbiano ricoperto tali cariche o siano stati candidati alle relative elezioni; c) i ministri di culto; d) coloro che abbiano ascendenti, discendenti, parenti o affini fino al quarto grado che siano amministratori, segretari o dirigenti del Comune. 4. Il Regolamento disciplina le attività incompatibili con la carica di Difensore Civico durante il mandato. 5. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali decade il Consigliere Comunale, ovvero per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate al comma 3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, previo esperimento della procedura di notificazione della causa di decadenza, in analogia con quanto disposto per i Consiglieri Comunali. 6. Il Difensore Civico può, altresì, essere revocato dall'incarico per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio Comunale approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti. |