Comuni Italiani Articolo 24 - Prerogative. Statuto Comunale di Torino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini torinesi

Statuto Comune di Torino

Titolo II - Istituti di Partecipazione e Difensore Civico
Capo II - il Difensore Civico
Articolo 24 - Prerogative
1. Il Difensore Civico ha diritto ad ottenere dagli uffici del Comune, dalle Aziende speciali e dalle Istituzioni tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Egli č tenuto al segreto nei casi specificamente previsti dalla legge.

2. Allo scopo di garantire l'imparzialitā e il buon andamento dell'attivitā dell'Amministrazione Comunale, il Difensore Civico ha diritto di intervenire nel procedimento amministrativo ai sensi delle disposizioni legislative in materia di partecipazione al procedimento.

3. Il Difensore Civico deve segnalare al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale le disfunzioni amministrative delle quali sia venuto a conoscenza, nell'esercizio del suo mandato, che possano comportare pregiudizio per l'Amministrazione, per i cittadini o per gli utenti, o che, in ogni caso, determinino rilevanti condizioni di inefficacia dell'azione amministrativa.

4. Il Difensore Civico deve presentare annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attivitā svolta. Tale relazione viene presentata nei primi due mesi dell'anno successivo e resa pubblica.

5. Gli statuti delle Societā per Azioni a mezzo delle quali il Comune gestisce servizi pubblici locali e dei Consorzi ai quali il Comune partecipa ed i contratti di servizio o le convenzioni che regolano i rapporti del Comune con tali enti e con i concessionari di servizi comunali devono stabilire le categorie di documenti e le informazioni in possesso degli stessi che, a richiesta, devono essere forniti al Difensore Civico.

6. Il Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale ed č dotato delle strutture necessarie per il buon funzionamento dell'Istituto.

7. Il Difensore Civico ha diritto ad una indennitā, stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da approvare prima della votazione per la nomina del Difensore Civico.

 
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