Comuni Italiani Articolo 23 - Ambito di attività. Statuto Comunale di Torino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini torinesi

Statuto Comune di Torino

Titolo II - Istituti di Partecipazione e Difensore Civico
Capo II - il Difensore Civico
Articolo 23 - Ambito di attività
1. Il Difensore Civico è istituito a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale e per assistere i cittadini e gli utenti dei servizi nella tutela dei loro diritti e interessi, con particolare riguardo agli atti e comportamenti di organi e uffici del Comune di Torino e delle Circoscrizioni, Istituzioni, Società per Azioni a mezzo delle quali il Comune gestisca servizi pubblici locali, enti pubblici che gestiscano servizi comunali, soggetti privati concessionari di servizi comunali.

2. Il Difensore Civico agisce sia su richiesta dei cittadini che di propria iniziativa.

3. Il Difensore Civico fornisce all'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali, anche di propria iniziativa, tutte le informazioni utili all'individuazione del grado di soddisfazione dell'utenza.

4. Il Difensore Civico esercita, altresì, il controllo preventivo di legittimità nei casi previsti dalla legge e con le modalità individuate dal Regolamento.

5. Il Difensore Civico non è soggetto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica ed esercita le sue funzioni in piena autonomia.

 
Altri Articoli:
Articolo 24 - Prerogative
Articolo 22 - Commissione comunale di vigilanza sull'attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso
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