1. Almeno ventimila titolari dei diritti di partecipazione, di cui all'art. 9, possono richiedere, con le modalità stabilite dal Regolamento, referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale. 2. Non possono essere sottoposte a referendum le deliberazioni, o parti di esse, riguardanti: a) deliberazioni approvative di statuti di enti diversi dal Comune; b) bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni; c) conti consuntivi; d) tributi e disciplina delle tariffe; e) regolamenti ad efficacia meramente interna; f) atti con i quali il Consiglio Comunale partecipi alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori. 3. Il quesito sottoposto a referendum abrogativo non può, inoltre, essere considerato ammissibile: a) quando la richiesta concerna una eterogenea pluralità di disposizioni carenti di una matrice razionalmente ed oggettivamente unitaria; b) quando la richiesta concerna deliberazioni, o parti di esse, a contenuto legislativamente vincolato; c) quando la richiesta concerna deliberazioni, o parti di esse, già sottoposte a referendum nell'arco della medesima tornata amministrativa, ovvero da considerare abrogate per effetto di deliberazioni successivamente intervenute che abbiano modificato in modo sostanziale la disciplina oggetto del quesito; d) quando l'eventuale abrogazione derivante dal referendum non potrebbe avere più effetti di sorta, a causa dell'avvenuto e completo conseguimento di efficacia di atti ulteriori di natura esecutiva rispetto a quello di cui si chiede l'abrogazione. |