1. Il giudizio sull'ammissibilità del referendum in relazione alle disposizioni di cui all'art. 16 avviene, con le modalità stabilite dal Regolamento, ad opera di apposita Commissione, presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla richiesta in tal senso presentata dai promotori, che dovranno aver già provveduto a raccogliere le prime duemila firme. La stessa Commissione è in seguito competente a verificare la regolarità della raccolta delle ulteriori altre firme necessarie, ai sensi dell'art. 16 comma 1, le quali devono essere raccolte, a cura dei promotori, entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione della Commissione sull'ammissibilità. 2. La Commissione, qualora ritenga ammissibile il quesito, ne formula una titolazione sintetica che verrà in seguito riportata sulle schede referendarie. 3. Qualora il testo del quesito debba ritenersi superato per la sopravvenuta adozione di atti deliberativi che non abbiano, però, comportato una modifica sostanziale della disciplina di cui si chiede l'abrogazione, la commissione, sentiti i promotori, provvede d'ufficio a riformulare il testo del quesito stesso in riferimento agli atti al momento vigenti. 4. Fanno parte della Commissione, con facoltà di delega, il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Comunale, il Segretario Generale, il Difensore Civico e il Direttore del Servizio Centrale Consiglio Comunale. La Commissione assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti. 5. Apposito Regolamento determina, per quanto non previsto dal presente Statuto, i tempi, i modi, le condizioni di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione, prevedendo che, qualora vengano proposti più referendum, i medesimi siano accorpati in un unico turno annuale e stabilendo modalità organizzative che garantiscano una adeguata pubblicizzazione dei quesiti posti. |