1. Sono previsti referendum consultivi nelle materie di competenza del Consiglio Comunale. 2. Il referendum consultivo è deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Hanno diritto di voto i titolari dei diritti di partecipazione, di cui all'art. 9 comma 1, che non si trovino nelle condizioni di esclusione dall'elettorato passivo a causa di sentenza che la comporti. 3. Non può essere indetto in materia di tributi locali e di tariffe, su provvedimenti amministrativi a contenuto legislativamente vincolato o meramente esecutivi e non può svolgersi su oggetti che siano già stati sottoposti a consultazione referendaria nell'ambito della medesima tornata amministrativa. |