Comuni Italiani Articolo 14 - Proposte di deliberazione di iniziativa popolare. Statuto Comunale di Torino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini torinesi

Statuto Comune di Torino

Titolo II - Istituti di Partecipazione e Difensore Civico
Capo I - Partecipazione Popolare e Diritto di Accesso e di Informazione
Articolo 14 - Proposte di deliberazione di iniziativa popolare
1. I titolari dei diritti di partecipazione possono presentare al Consiglio Comunale proposte di deliberazione su materie di competenza consiliare, purché corrispondenti ai requisiti formali richiesti. La proposta di deliberazione deve essere sottoscritta da almeno millecinquecento titolari dei diritti di partecipazione. Qualora la proposta riguardi modifiche dello Statuto, il numero delle firme richieste è elevato a cinquemila.

2. Le modalità delle procedure di presentazione delle proposte e di verifica dei requisiti formali della stessa sono disciplinate da apposito Regolamento.
Dell'intervenuta ammissibilità è data notizia ai presentatori che, nei quattro mesi successivi, potranno raccogliere il numero di firme necessarie.

3. Le proposte di deliberazione sono iscritte, nei venti giorni successivi alla presentazione, all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, che si pronuncia con il voto entro i sessanta giorni successivi ovvero entro novanta giorni, nel caso in cui sia necessaria l'acquisizione del parere dei Consigli di Circoscrizione. Tre presentatori della proposta di deliberazione possono illustrarla e discuterla nella Commissione Consiliare competente.

 
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