1. Uno o pił titolari dei diritti di partecipazione possono presentare, rispettivamente, istanze o petizioni rivolte al Sindaco, finalizzate a richiedere informazioni o ad avanzare proposte relative a specifici problemi oggetto dell'attivitą dell'Amministrazione. 2. Il Sindaco, ovvero un Assessore o un funzionario da lui delegato, provvede a rispondere, entro sessanta giorni dalla presentazione, alle istanze e petizioni che gli sono rivolte. 3. Petizioni riguardanti problemi oggetto dell'attivitą dell'Amministrazione possono essere presentate al Consiglio Comunale. Il Presidente le trasmette ai Gruppi Consiliari e al Sindaco. 4. Le petizioni al Consiglio Comunale devono essere sottoscritte: a) per problemi di carattere specifico, da almeno trecento titolari dei diritti di partecipazione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di etą; b) per problemi di carattere generale, da almeno ottocento titolari dei diritti di partecipazione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di etą. Entro sessanta giorni dalla presentazione, le petizioni sono discusse, con la partecipazione di tre presentatori, nella Commissione Consiliare competente, alla presenza del Sindaco o di Assessori o funzionari da lui delegati. 5. Le modalitą procedurali per la presentazione di istanze e petizioni sono disciplinate da apposito Regolamento. 6. Copia delle istanze, delle petizioni e delle relative risposte, di cui ai commi 1, 2 e 3, sono accessibili ai Consiglieri Comunali e al Difensore Civico. 7. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, stabilisce le altre modalitą di presentazione e risposta relative a istanze e petizioni. |