1. Prima dell'adozione di provvedimenti di particolare rilievo, il Comune promuove la consultazione delle espressioni organizzate della comunità cittadina ad essi interessate. 2. Il Comune e le Circoscrizioni possono promuovere, nelle forme e con le tecnologie più adeguate e previa deliberazione dei rispettivi Consigli, la consultazione dei residenti in parti della Città o degli appartenenti a singole categorie, in vista dell'adozione di provvedimenti che li riguardino. 3. Il Comune prevede forme di partecipazione degli utenti nella verifica e nel monitoraggio della qualità dei servizi erogati, da effettuare con le modalità previste dal presente Statuto e dai regolamenti. 4. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione di Consulte settoriali, indicandone i compiti, la composizione, le modalità di funzionamento e di consultazione da parte dell'Amministrazione e delle Commissioni Consiliari. 5. Il Comune si dota di una Consulta per le persone straniere e apolidi, residenti a Torino, alle quali non siano riconosciuti da altre leggi i diritti di elettorato attivo e passivo. Apposito Regolamento ne disciplina le caratteristiche, le modalità di composizione ed i rapporti con gli organi del Comune. |