Comuni Italiani Articolo 11 - Partecipazione al procedimento amministrativo. Statuto Comunale di Torino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini torinesi

Statuto Comune di Torino

Titolo II - Istituti di Partecipazione e Difensore Civico
Capo I - Partecipazione Popolare e Diritto di Accesso e di Informazione
Articolo 11 - Partecipazione al procedimento amministrativo
1. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive è assicurata, ai sensi di legge, la partecipazione effettiva degli interessati.

2. L'avvio del procedimento amministrativo è comunicato, ove non siano riscontrabili esigenze di particolare celerità, ai destinatari diretti, ed agli altri soggetti individuati dalla legge.

3. I soggetti anzidetti, nonché i portatori di interessi collettivi o diffusi, hanno facoltà di prendere visione degli atti del procedimento, fatte salve le limitazioni previste dalla legge, e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare. Dell'esito della predetta valutazione dovrà essere fornita adeguata comunicazione ai presentatori.

 
Altri Articoli:
Articolo 12 - Forme e organismi di consultazione
Articolo 10 - Associazioni e forme organizzate di partecipazione
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