1. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive è assicurata, ai sensi di legge, la partecipazione effettiva degli interessati. 2. L'avvio del procedimento amministrativo è comunicato, ove non siano riscontrabili esigenze di particolare celerità, ai destinatari diretti, ed agli altri soggetti individuati dalla legge. 3. I soggetti anzidetti, nonché i portatori di interessi collettivi o diffusi, hanno facoltà di prendere visione degli atti del procedimento, fatte salve le limitazioni previste dalla legge, e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare. Dell'esito della predetta valutazione dovrà essere fornita adeguata comunicazione ai presentatori. |