1- Il Comune valorizza la partecipazione dei cittadini anche attraverso la costituzione di libere associazioni. 2- Le associazioni comunicano copia dello Statuto ed i nomi delle persone che le rappresentano. 3- Apposita commissione consiliare o, in difetto, i capigruppo valutano le finalitā delle associazioni, senza poter fare alcuna discriminazione, o nč annotano la presenza nel registro delle associazioni, tenuto dal Segretario Comunale. 4- I Rappresentanti delle associazioni partecipano alla vita del Comune mediante: a) attivitā consiliare; - il parere, non vincolante, delle associazioni interessate per materia, č richiesto ogniqualvolta si debbano deliberare programmi di competenze del Consiglio comunale, che abbiano incidenza con lo scopo dell'associazione; - Il parere puō essere richiesto dalla Giunta, sempre alle associazioni interessate per materia, quando debba decidere iniziative, manifestazioni o simili di particolare rilevanza; - Le associazioni possono chiedere di essere sentite ogniqualvolta, indipendentemente dall'iniziativa comunale, ritengano di sottoporre problemi di interesse generale; b) attivitā partecipativa: - i rappresentanti delle associazioni, se numerose selezionati in ragione della loro importanza, fanno parte delle commissioni speciali costituite in base all'art. 6 del presente Statuto; c) attivitā propositive: - le associazioni possono sottoporre alla Giunta proposte di deliberazione. 5- La Giunta provvede all'esame e decide o di farle proprie o di respingerle, motivando in tal caso le ragioni. |