1- Su atti a contenuto generale l'amministrazione può attivare forme di consultazione.Queste possono essere rivolte alla generalità dei cittadini, anche limitatamente a zone omogenee del territorio comunale, oppure a soggetti che abbiano interessi qualificati sulla questione oggetto di consultazione. 2- La consultazione è decisa dalla Giunta, prima di predisporre la proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale,oppure dal Consiglio stesso su proposta di un terzo dei componenti, votata a maggioranza semplice. 3- La deliberazione che dispone la consultazione ne indica le modalità di esperimento.Nelle attività consultive deve essere garantita la possibilità di partecipazione dei singoli Consiglieri. 4- Le risultanze della consultazione sono espresse in sintetico verbale che vale quale parere ai fini dell'assunzione dell'atto deliberativo. 5- Non sono verbalizzati i rilievi e proposte formulate nel personale e particolare interesse dell'interveniente. 6- La consultazione formale e pubblica non è ammessa nelle seguenti materie: a) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze; b) Personale Comunale; c) tributi, bilancio, espropriazioni,appalti; d) funzionamento del Consiglio Comunale. 7- La previsione delle consultazioni ai sensi del presente articolo non esclude la libera iniziativa dei Consiglieri comunali, del Sindaco e degli Assessori di promuovere attività consultive le cui risultanze, tuttavia, rimangono estranee al procedimento amministrativo. |