1- I cittadini residenti nel territorio comunale, o anche non residenti che siano portatori di interessi qualificati, hanno diritto di presentare, singolarmente o attraverso libere associazioni, richieste di informazioni, istanze e proposte. 2- Le modalità per l'esercizio del diritto di istanza, di accesso agli atti dell'amministrazione e di informazione sullo stato degli atti e procedure saranno disciplinate da apposito regolamento, contenente altresì le determinazioni previste dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241. 3- I documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli per legge espressamente riservati o che siano temporaneamente tali per effetto di motivata attestazione del Presidente. 4- Il regolamento, in accordo con quello per il funzionamento degli uffici stabilirà i criteri per l'individuazione del responsabile del procedimento nonché i criteri di cui all'art. 12 legge 7 Agosto 1990, n. 241. 5- In assenza di previsione regolamentare e comunque fino all'approvazione di questo, per responsabile del procedimento si intende il dipendente di più elevato livello adibito al servizio, reso noto mediante apposito avviso affisso negli uffici comunali. 6- Il cittadino eventualmente impedito nell'accesso segnala la circostanza al segretario che prende i necessari provvedimenti. 7- Nel caso di presistenza viene fatta segnalazione al Sindaco. 8- Con ordine di servizio del segretario comunale sono disposte le ore, nelle giornate lavorative, di possibile accesso del pubblico agli uffici per l'esercizio del diritto di informazione. 9- Le istanze e le proposte debbono essere valutate ed avere riscontro, semprechè siano riferite a competenze del Comune e o rispondono all'esercizio di un diritto del richiedente o propongono soluzioni nel pubblico interesse. |