Comuni Italiani Art. 22 - Divieto di Partecipazione e di Votazione. Statuto Comunale di Montaldo Torinese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini montaldesi

Statuto Comune di Montaldo Torinese

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Art. 22 - Divieto di Partecipazione e di Votazione
A norma dell'art. 19 della legge 265 del 1999, il Sindaco ed i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici.Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala.

Tale previsione si applica anche al Segretario Comunale. In tal caso le sue funzioni sono svolte dal Vicesegretario, se nominato, oppure da un Consigliere all'uopo nominato dal Sindaco presidente.

 
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Art. 21 - Esito della Votazione e Calcolo dei Voti
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