Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta (metà più uno) dei votanti, salvo che la legge prescriva maggioranze qualificate. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario per rendere legale la seduta a fini deliberativi, ma non nel numero dei votanti; le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti; i Consiglieri che dichiarano di non voler partecipare alla votazione non si computano ai fini della validità della seduta, anche se rimangono in aula. In caso di parità di voti, la proposta di deliberazione si intende non approvata. Quando il Consiglio comunale è chiamato ad eleggere o nominare persone, risultano elette o nominate quelle che abbiano raggiunto il maggior numero di voti, salvo i casi in cui sia richiesta una diversa maggioranza. Quando deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, i votanti possono esprimere un numero massimo di preferenze corrispondente al numero massimo di possibili eletti in rappresentanza della maggioranza. Terminata la votazione, il Sindaco presidente, per ogni provvedimento, proclama l'esito della stessa, specificando il numero dei voti favorevoli e di quelli contrari, nonché il numero degli astenuti o delle schede bianche o nulle. Qualora gli scrutatori o il Segretario segnalino irregolarità nella votazione, il Sindaco presidente può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte alla votazione annullata. Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità delle votazioni a scrutinio segreto, il Consiglio delibera senza discussione, per alzata di mano. |