1- Il Sindaco é il capo del governo locale, ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione. 2- Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive. 3- La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica. 4- Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzione quale organo di amministrazione e di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio. 5- In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade a si procede allo scioglimento del Consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco. 6- Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n.55, e successive modifiche ed integrazioni. 7- Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. 8- Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta. |