1- Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metą dei componenti assegnati ed a maggioranza di voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo Statuto. 2- Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltą discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualitą soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta. 3- Le sedute del Consiglio sono pubbliche, mentre quelle della Giunta non sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulati valutazioni e apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento "a porte chiuse". 4- L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalitą ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilitą previsti dalla legge. In tal caso egli é sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente. 5- I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente, dal membro anziano e dal Segretario. |