1. L'Ente provvede agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti, alle vendite, alle permute, alle locazioni e agli affitti, con l'osservanza delle procedure previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti. 2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposito atto da sottoporre ai prescritti pareri ove sono definite le finalità che l'Ente intende perseguire con il contratto, l'oggetto, la forma, le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme nazionali ed europee. |