1. Unitamente alla redazione del progetto di bilancio, è proposto al Consiglio comunale il programma delle opere pubbliche e degli investimenti relativo al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, suddiviso per anni a partire da quello successivo alla sua approvazione. 2. Il programma stesso comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera o investimento, le relative spese da sostenere per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse per dare loro attuazione. 3. Le previsioni contenute nel programma devono corrispondere a quelle espresse nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale e le eventuali variazioni di uno di essi debbono essere approvate contestualmente alle corrispondenti variazioni da apportare agli altri. 4. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione del bilancio di previsione annuale. |