1. La programmazione dell'attivitā del Comune č correlata alle risorse finanziarie disponibili o che possono essere acquisite per la sua realizzazione. 2. Gli atti di programmazione sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale. 3. Il bilancio e gli altri documenti di programmazione sono elaborati dalla Giunta comunale e sono sottoposti agli organi di partecipazione istituiti dallo statuto e dal regolamento degli istituti di partecipazione secondo le modalitā previste dal regolamento dell'organizzazione comunale. 4. Il bilancio di previsione corredato dagli atti prescritti dalla legge č deliberato dal Consiglio comunale nei termini di legge, in seduta pubblica e a maggioranza dei Consiglieri presenti, osservando i principi dell'universalitā, della integritā e del pareggio economico-finanziario. |