1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei componenti, fra coloro che sono eleggibili a Consigliere comunale, semprechè nell'ultimo quinquennio non abbiano ricoperto cariche nell'amministrazione della Città di Ivrea, o in Enti o società da essa controllate o dipendenti. 2. Il Difensore civico non è rieleggibile al mandato immediatamente successivo, dura in carica quattro anni con proroga dei poteri sino all'elezione del successore e deve essere eletto fra il ventesimo e il ventiquattresimo mese dall'inizio della durata in carica del Consiglio comunale, e a tal fine il Consiglio comunale dovrà provvedere alla nomina nelle quattro sedute da tenersi una ogni mese utile per l'elezione. 3. Il Presidente del Consiglio comunale a tal fine convoca il Consiglio comunale indicando i candidati che egli reputa idonei alla carica, nonché quelli proposti dai Consiglieri, da cinquanta elettori del Consiglio comunale, o dai Presidenti degli Albi delle associazioni previsti dal presente statuto, dando comunicazione del curriculum formativo allegato a ciascuna proposta e delle eventuali dichiarazioni dei candidati stessi. 4. In caso di mancata elezione nei termini ovvero di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica per qualsiasi causa anteriormente alla scadenza naturale del mandato, il Difensore civico è nominato dal Presidente del Consiglio comunale con effetto per il solo periodo residuo. 5. La revoca del Difensore civico è possibile solo per reiterate violazioni di legge o di statuto, intimate dal Sindaco e accertate, previa audizione del Difensore avanti il Consiglio comunale, con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di trenta giorni, purchè la seconda sia approvata dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei componenti. |