Comuni Italiani Art. 67 - Elezione e Durata in Carica. Statuto Comunale di Ivrea (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini eporediesi

Statuto Comune di Ivrea

Parte III - L'Attività Amministrativa
Titolo III - La Partecipazione all'Attività Pubblica
Capo III - Il Difensore Civico
Art. 67 - Elezione e Durata in Carica
1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei componenti, fra coloro che sono eleggibili a Consigliere comunale, semprechè nell'ultimo quinquennio non abbiano ricoperto cariche nell'amministrazione della Città di Ivrea, o in Enti o società da essa controllate o dipendenti.

2. Il Difensore civico non è rieleggibile al mandato immediatamente successivo, dura in carica quattro anni con proroga dei poteri sino all'elezione del successore e deve essere eletto fra il ventesimo e il ventiquattresimo mese dall'inizio della durata in carica del Consiglio comunale, e a tal fine il Consiglio comunale dovrà provvedere alla nomina nelle quattro sedute da tenersi una ogni mese utile per l'elezione.

3. Il Presidente del Consiglio comunale a tal fine convoca il Consiglio comunale indicando i candidati che egli reputa idonei alla carica, nonché quelli proposti dai Consiglieri, da cinquanta elettori del Consiglio comunale, o dai Presidenti degli Albi delle associazioni previsti dal presente statuto, dando comunicazione del curriculum formativo allegato a ciascuna proposta e delle eventuali dichiarazioni dei candidati stessi.

4. In caso di mancata elezione nei termini ovvero di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica per qualsiasi causa anteriormente alla scadenza naturale del mandato, il Difensore civico è nominato dal Presidente del Consiglio comunale con effetto per il solo periodo residuo.

5. La revoca del Difensore civico è possibile solo per reiterate violazioni di legge o di statuto, intimate dal Sindaco e accertate, previa audizione del Difensore avanti il Consiglio comunale, con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di trenta giorni, purchè la seconda sia approvata dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei componenti.

 
Altri Articoli:
Art. 68 - Struttura e Indennità del Difensore Civico
Art. 66 - Deposito di Atti e Inizio del Procedimento
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Ivrea
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Ivrea

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di La Cassa Comune di Issiglio Lista