Comuni Italiani Art. 66 - Deposito di Atti e Inizio del Procedimento. Statuto Comunale di Ivrea (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini eporediesi

Statuto Comune di Ivrea

Parte III - L'Attivitā Amministrativa
Titolo III - La Partecipazione all'Attivitā Pubblica
Capo II - L'Informazione
Art. 66 - Deposito di Atti e Inizio del Procedimento
1. Qualsiasi ufficio comunale, dopo aver informato l'istante di quale sia l'ufficio competente, č tenuto comunque nel permanere della richiesta, ad accettare il deposito e a rilasciare ricevuta dell'avvenuta consegna, con dichiarazione indicante: l'ufficio competente, la data, il numero dei fogli depositati, l'oggetto, nome e cognome, qualifica e ufficio di appartenenza del dichiarante.

3. Il funzionario, o dipendente, che ha ricevuto gli atti č tenuto ad inoltrare la documentazione all'ufficio competente entro quindici giorni dall'avvenuto deposito.

4. L'inizio del procedimento decorre dalla data in cui la domanda č depositata presso l'ufficio competente ovvero, se depositata in ufficio diverso, dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal presente articolo per l'inoltro all'ufficio competente.

 
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