1. Qualsiasi ufficio comunale, dopo aver informato l'istante di quale sia l'ufficio competente, č tenuto comunque nel permanere della richiesta, ad accettare il deposito e a rilasciare ricevuta dell'avvenuta consegna, con dichiarazione indicante: l'ufficio competente, la data, il numero dei fogli depositati, l'oggetto, nome e cognome, qualifica e ufficio di appartenenza del dichiarante. 3. Il funzionario, o dipendente, che ha ricevuto gli atti č tenuto ad inoltrare la documentazione all'ufficio competente entro quindici giorni dall'avvenuto deposito. 4. L'inizio del procedimento decorre dalla data in cui la domanda č depositata presso l'ufficio competente ovvero, se depositata in ufficio diverso, dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal presente articolo per l'inoltro all'ufficio competente. |