1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale e degli Enti da essa dipendenti o controllati, nonché dei concessionari di pubblici servizi sono pubblici, ad eccezione di quelli che per legge o per regolamento siano espressamente dichiarati segreti o riservati. 2. Il Sindaco può, con decreto motivato e per un periodo non superiore a sessanta giorni, impedire la divulgazione di singoli atti, o informazioni, che non siano già stato oggetto di pubblicazione o divulgazione, semprechè sia attuale un accertato pericolo di danno per l'Ente, o per i soggetti terzi. 3. Il regolamento degli istituti di partecipazione assicura a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti ed informazioni in possesso della pubblica Amministrazione e disciplina il rilascio di copie di atti, previo pagamento del solo costo di riproduzione. 4. Il regolamento degli istituti di partecipazione, unitamente al regolamento dell'organizzazione comunale, assicurano altresì agli utenti e ai cittadini le informazioni sul corso dei procedimenti, presso quale funzionario o dipendente è all'esame una pratica, con indicazione dei suoi superiori gerarchici e di chi è responsabile del procedimento, approntando un sistema informatico adeguato a garantire riscontri immediati sullo stato di avanzamento dei procedimenti. 5. Il regolamento dell'organizzazione comunale disciplina il funzionamento e l'organizzazione degli uffici in modo tale da favorire la divulgazione delle informazioni in possesso dell'Amministrazione e può prevedere l'istituzione di un ufficio apposito a tal fine competente anche a ricevere le doglianze e i rilievi degli amministrati. |