Comuni Italiani Art. 68 - Struttura e Indennità del Difensore Civico. Statuto Comunale di Ivrea (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini eporediesi

Statuto Comune di Ivrea

Parte III - L'Attività Amministrativa
Titolo III - La Partecipazione all'Attività Pubblica
Capo III - Il Difensore Civico
Art. 68 - Struttura e Indennità del Difensore Civico
1. Al Difensore civico è attribuito un ufficio dotato di tutti i mezzi necessari a svolgere la sua funzione ed il personale assegnato all'ufficio stesso, per lo svolgimento dei compiti relativi, dipende gerarchicamente solo dal Difensore civico. Il Difensore civico può valersi di associazioni.

2. Il regolamento dell'organizzazione comunale stabilisce le ore di ricevimento al pubblico del Difensore civico e l'orario è affisso all'entrata di ogni ufficio comunale.

3. Al Difensore civico spetta una indennità di carica deliberata dal Consiglio comunale e determinata anteriormente alla sua elezione.

 
Altri Articoli:
Art. 69 - Funzioni
Art. 67 - Elezione e Durata in Carica
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