1. Sono istituiti presso la Città di Ivrea Albi delle associazioni, in numero non minore di sei, secondo le materie indicate dal regolamento degli istituti di partecipazione. Il numero degli Albi può essere aumentato dal regolamento stesso in ragione della particolarità delle materie. 2. Ogni associazione con sede nel territorio di Ivrea - ovvero operante in modo continuativo, e documentato, nel territorio della città, in rappresentanza di almeno dieci associati - ha diritto di chiedere l'iscrizione ad uno degli Albi, previo deposito del proprio statuto conforme alle leggi vigenti, e con indicazione delle generalità dei propri rappresentanti e di un domicilio sito nel territorio della Città di Ivrea. 3. Ai fini del presente statuto sono equiparate alle associazioni, riconosciute e non riconosciute, i comitati con durata statutaria almeno biennale, le cooperative, le organizzazioni di volontariato, semprechè nessuno di essi persegua scopi di lucro, e le amministrazioni pubbliche di istruzione di ogni grado. 4. Le associazioni nominano il Presidente dell'Albo e provvedono alla designazione dei membri per la partecipazione alle Consulte permanenti di partecipazione previste dal presente statuto. 5. Il Presidente dell'Albo è il destinatario, per tutte le associazioni in materia, delle informazioni e delle comunicazioni che l'Ente Città di Ivrea debba, o ritenga opportuno, far pervenire alle stesse. 6. Nel regolamento degli istituti di partecipazione è disciplinato l'accesso alle strutture e ai servizi delle associazioni in ragione delle materie di appartenenza ai relativi Albi della Città di Ivrea. |