1. Tutti possono presentare istanze, proposte e petizioni per la tutela di interessi individuali, collettivi o diffusi, ovvero per ottenere un migliore andamento della gestione amministrativa. 2. Il Sindaco e il Segretario generale comunale, rispettivamente per le competenze degli organi di governo e dell'apparato burocratico, provvedono a comunicare agli organi o uffici competenti entro cinque giorni dal deposito dell'istanza, della proposta o della petizione, curando che si provveda sulle stesse con decisione chiara e motivata. 3. La comunicazione agli interessati della decisione deve avvenire entro sessanta giorni dal deposito dell'atto di impulso, decorsi i quali l'inottemperanza è fatta constatare con lettera rivolta al Sindaco e al Comitato Regionale di Controllo. 4. Il regolamento degli istituti di partecipazione disciplina le modalità di presentazione delle istanze, proposte e petizioni, nonché i casi di eccezione in cui i termini e i modi di comunicazione agli interessati delle decisioni assunte dall'amministrazione richiedano una disciplina particolare. |