1. Almeno trecento elettori del Consiglio comunale, ovvero almeno cinque associazioni iscritte agli Albi previsti dal presente statuto, possono presentare una proposta di deliberazione avanti al Consiglio comunale, sottoscrivendo un testo cui è allegata una relazione illustrativa, con deposito di essi presso l'ufficio del Segretario generale comunale che ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio comunale. 2. La proposta è, entro due mesi dal deposito, indicata fra i punti in discussione avanti al Consiglio comunale, avvisando della seduta i presentatori almeno quindici giorni prima. 3. Ove espressamente dichiarato dai presentatori, la proposta è posta ai voti del Consiglio comunale, senza possibilità di emendamenti, entro trenta giorni dal deposito secondo le modalità stabilite dal regolamento degli istituti di partecipazione. 4. La violazione del termine di cui sopra è fatta constatare da un sottoscrittore con diffida a provvedere entro venti giorni dalla presentazione del progetto al Consiglio comunale, decorsi i quali alla convocazione dello stesso provvede il Prefetto su istanza degli interessati. 5. Trecento elettori e le associazioni iscritte agli Albi previsti dal presente statuto hanno altresì l'iniziativa nei confronti della Giunta comunale e del Sindaco per gli atti di rispettiva competenza. Il Sindaco deve comunicare ai proponenti le decisioni proprie, o della Giunta, entro un mese dal deposito delle proposte presso l'ufficio del Segretario generale comunale. |