1. Qualora motivi di razionalizzazione dell'attività o di risparmio sui costi lo rendano opportuno, il Consiglio Comunale, in alternativa a quanto previsto dal precedente art. 52, può deliberare di aderire ad una convenzione tra Enti Locali per lo svolgimento associato della funzione di Difensore Civico, come previsto dall'art. 69 del presente Statuto. 2. La convenzione di cui al comma precedente deve regolamentare le modalità di nomina, durata e ripartizione dei costi del servizio, ed è approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri. |