1 Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diamo la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico - amministrativa. 2. L'ufficio di difensore civico è incompatibile: a) con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione che lo ponga in rapporto economico con il Comune; b) con lo stato di membro del parlamento, amministratore o consigliere regionale, provinciale, comunale; c) con le funzioni di amministratore di azienda, consorzio, ente o società dipendenti o controllati dallo Stato o altro ente pubblico o che comunque vi abbia partecipazione nel capitale o nella gestione o che sia dal Comune controllato; d) con la qualità di componente del Comitato Regionale di Controllo; e) con la candidatura alle elezioni amministrative o politiche precedente alla designazione; f) con incarichi direttivi o esecutivi in organizzazioni politiche o sindacali. |