1. L'ufficio del Difensore Civico può essere istituito dal Comune in proprio o in forma associata. Nel primo caso, il Difensore Civico è nominato dal Consiglio comunale - su proposta di un terzo dei Consiglieri assegnati o di almeno 300 cittadini, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. 2. Entro novanta giorni dalla prima sessione in cui è stata iscritta la nomina il Consiglio deve comunque provvedervi con la maggioranza di cui al comma 1. 3. Il Consiglio è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza dell'incarico. In sede di prima applicazione il Consiglio deve essere convocato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento specifico, che detta le norme di dettaglio. 4. Il Difensore Civico dura in carica per cinque anni e comunque fino alla elezione del successore; è rieleggibile una sola volta. 5. Il Difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, su richiesta di almeno un quarto dei Consiglieri stessi. 6. L'incompatibilità originaria o sopravvenuta comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro 15 giorni dalla contestazione. 7. Il Difensore Civico cessa dalla carica: a) per dimissioni, morte o impedimento grave; b) in caso di rinvio a giudizio o se raggiunto da provvedimenti cautelari; c) in caso di sopravvenienza delle incompatibilità di cui all'articolo seguente, fatto salvo quanto disposto dal comma 6 del presente articolo. |