1. Il Difensore Civico può chiedere l'esibizione, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, e convocare il responsabile dell'Ufficio competente, previo interessamento del Segretario generale e del Direttore generale se nominato, al fine di ottenere ogni informazione utile sullo stato della pratica. Può altresì accedere agli uffici per compiervi accertamenti. 2. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni d'ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi di legge. 3. Ove il Difensore Civico incontri difficoltà od ostacoli al suo operare, e ritenga di attribuirne la responsabilità alla condotta di taluni impiegati o Dirigenti, egli ne riferisce immediatamente al Sindaco. 4. Ove il Difensore Civico ravvisi, nella condotta di impiegati o Dirigenti, fatti costituenti illecito disciplinare, ne riferisce immediatamente all'organo responsabile che è tenuto a promuovere l'azione disciplinare. |