Art. 30 - Deleghe. Statuto Comunale di Carmagnola (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini carmagnolesi
Statuto Comune di Carmagnola
Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune Capo IV - Il Sindaco
Art. 30 - Deleghe
1. Il Sindaco può con proprio decreto delegare singoli assessori all'esercizio delle proprie funzioni amministrative e alla firma di atti che non spettino per legge, statuto o regolamento ai responsabili delle strutture di vertice del Comune, al Direttore Generale se nominato, al Segretario Generale.
2. Le deleghe si riferiscono a settori di attività attribuiti dalla legge al Comune oppure a programmi specifici previsti nelle linee programmatiche.
3. Il Sindaco può modificare e revocare l'attribuzione delle deleghe di ogni assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Dei provvedimenti di delega agli assessori e delle loro modifiche viene data comunicazione al Consiglio comunale.
5. Gli assessori relazionano alla Giunta e al Consiglio su proposte di deliberazioni concernenti le materie per cui sono stati delegati.
6. Il Sindaco può conferire incarichi di collaborazione anche a consiglieri comunali. Detti incarichi non possono configurarsi in alcun caso come delega di funzioni. Essi assumono natura strettamente collaborativa e di consulenza nei confronti del Sindaco. Gli incarichi debbono rimanere entro limiti ristretti a uno specifico argomento, sono limitati nel tempo e sono privi di rilevanza esterna.