Art. 29 - Attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo. Statuto Comunale di Carmagnola (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini carmagnolesi
Statuto Comune di Carmagnola
Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune Capo IV - Il Sindaco
Art. 29 - Attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo
1. Nella veste di Ufficiale di governo il Sindaco sovrintende: a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, nonché agli adempimenti demandatigli dalla legge in materia elettorale, di leva militare e di statistica; b) all'emanazione di atti in materia di ordine e pubblica sicurezza, di sanità e di igiene pubblica, nell'ambito delle competenze di legge e di Regolamento. c) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; d) alla vigilanza su tutto ciò che possa in qualche modo interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, tenendo costantemente informato il Prefetto. e) agli interventi immediati nella qualità di organo della protezione civile.
2. Il Sindaco quale Ufficiale di governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini il Sindaco può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. Se l'ordinanza di cui al comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati.
4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco le funzioni di cui ai commi precedenti sono svolte dal Vicesindaco.