Art. 31 - Mozione di Sfiducia. Statuto Comunale di Carmagnola (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini carmagnolesi
Statuto Comune di Carmagnola
Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune Capo IV - Il Sindaco
Art. 31 - Mozione di Sfiducia
1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, è indirizzata al Presidente del Consiglio comunale e consegnata al Protocollo Generale del Comune. Il Presidente del Consiglio comunale la pone in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data del Protocollo.
4. In caso di mancata convocazione del Consiglio comunale nel termine stabilito dal precedente comma, previa diffida, provvede il prefetto ai sensi di legge.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un commissario ai sensi di legge.