1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco per l'attuazione degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio comunale. 2. La Giunta compie tutti gli atti di indirizzo gestionale e di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario, del Direttore generale se nominato, o dei responsabili dei servizi. 3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo. 4. La Giunta, in caso d'urgenza, può adottare deliberazioni attinenti le variazioni di bilancio. 5. Le suddette deliberazioni sono sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine, a pena di decadenza. 6. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti relativi ai rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata. |