1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa. 2. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali. 3. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti. 4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa. 5. Le votazioni si effettuano in modo palese; in caso di parità di voti prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta. 6. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune nonché i revisori dei conti. 7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta che non sia mero atto di indirizzo deve essere corredata dai pareri previsti dalla legge. 8. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 9. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, in sua vece, ha presieduto la seduta, e dal Segretario stesso, e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. 10. Si applicano per il funzionamento della Giunta le norme sull'astensione obbligatoria di cui all'art. 14 del presente Statuto. |