Comuni Italiani Art. 22 - Composizione della Giunta Comunale. Statuto Comunale di Carmagnola (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini carmagnolesi

Statuto Comune di Carmagnola

Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune
Capo III la Giunta Comunale
Art. 22 - Composizione della Giunta Comunale
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori da 3 a 7.

2. Il Sindaco sceglie e nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. Il Sindaco può altresì revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

3. Possono essere nominati alla carica di Assessore, oltre ai Consiglieri comunali, cittadini non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

4. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere comunale. I singoli Assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca e decadenza.

5. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto, indirizzate al Sindaco e consegnate al Protocollo Generale del Comune. Le dimissioni sono immediatamente efficaci.

6. I singoli Assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

 
Altri Articoli:
Art. 23 - Ruolo, Competenze Generali ed Attribuzioni
Art. 21 - Regolamento del Consiglio Comunale
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Carmagnola
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Carmagnola

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Casalborgone Comune di Carignano Lista