Comuni Italiani Art. 37 - La Revisione Economico-Finanziaria. Statuto Comunale di Caravino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini caravinesi

Statuto Comune di Caravino

Parte II
Capo VI - Ordinamento Finanziario e Contabile
Art. 37 - La Revisione Economico-Finanziaria
1. II Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri un revisore scelto tra:
a. gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili;
b. gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
c. gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

2. Egli dura in carica tre anni, non č revocabile, salvo inadempienza, ed č rieleggibile per una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente. Partecipa di diritto alle riunioni della Giunta e del Consiglio comunale, senza diritto di voto.

3. Il revisore svolge le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilitā.

4. Nella stessa relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivitā ed economicitā della gestione.

5. II revisore risponde della veritā delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolaritā nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

6. Al revisore viene corrisposto il compenso previsto dalle disposizioni legislative in materia.

 
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