Comuni Italiani Art. 38 - L'Organizzazione degli Uffici e del Personale. Statuto Comunale di Caravino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini caravinesi

Statuto Comune di Caravino

Parte II
Capo VII - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Pubblici
Sezione I
Art. 38 - L'Organizzazione degli Uffici e del Personale
1. II Comune disciplina con appositi regolamenti:
a. il regolamento organico del personale e la relativa dotazione organica;
b. l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità, ed entro i limiti di classificazione dell'ente stabiliti da leggi e regolamenti vigenti.

2. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

3. Il regolamento sul regolamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore ad una unità. I contratti non possono avere una durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dal vigente contratto collettivo nazionale e decentrato per il personale dell'Ente, può essere integrato, con deliberazione motivata della Giunta, da un'indennità ad personam commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

4. I regolamenti di cui al 1° comma del presente articolo sono tenuti a considerare che lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del Comune è disciplinato con accordi collettivi nazionali. In ogni caso, in base alle leggi vigenti è riservata al regolamento di cui al 1° comma la disciplina dell'accesso al rapporto d'impiego col Comune, delle cause di cessazione del rapporto e delle garanzie dei dipendenti in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali. Sempre con regolamenti sulla base delle leggi vigenti, rimane assegnata al Comune la disciplina relativa alle modalità di conferimento della titolarità degli uffici nonché la determinazione e la consistenza dei ruoli organici complessivi.

5. Le norme del presente articolo s'applicano anche agli uffici ed al personale degli enti dipendenti, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi vigenti.

 
Altri Articoli:
Art. 39 - Il Segretario Comunale
Art. 37 - La Revisione Economico-Finanziaria
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Caravino
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Caravino

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2025 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Carema Comune di Caprie Lista