Comuni Italiani Art. 20 - La Conferenza dei Servizi. Statuto Comunale di Caravino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini caravinesi

Statuto Comune di Caravino

Parte I
Capo III - Forme di Partecipazione Popolare
Art. 20 - La Conferenza dei Servizi
1. Il Comune può indire una conferenza dei servizi locali d'intesa con le associazioni degli utenti, aventi strutture organizzative nel territorio comunale, e con le organizzazioni sindacali territoriali riconosciute.

2. La Conferenza dei servizi, avviata a cura del Sindaco che anche la conclude, fa il bilancio dell'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.

3. II "difensore civico" ha l'obbligo, nell'occasione, di svolgere una propria relazione, evidenziando eventuali abusi, carenze, disfunzioni dei servizi.

4. Le associazioni dell'utenza e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e proposte.

5. Le risultanze della Conferenza sono fatte proprie dal Consiglio comunale su proposta della Giunta per le eventuali decisioni di merito.

6. Apposito capitolo del bilancio comunale prevederà la spesa per la Conferenza dei servizi.

 
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