Comuni Italiani Art. 19 - L'Elezione del Difensore Civico. Statuto Comunale di Caravino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini caravinesi

Statuto Comune di Caravino

Parte I
Capo III - Forme di Partecipazione Popolare
Art. 19 - L'Elezione del Difensore Civico
1. II difensore civico è eletto con voto a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale, tra i cittadini italiani di provata esperienza e moralità, professionalità ed imparzialità, che abbiano maturato i 35 anni di età e non superato i 60 anni. Eventuali incompatibilità o motivi di ineleggibilità sono posti dal regolamento adottato con la delibera di istituzione.

2. Egli resta in carica 3 anni, può essere revocato, ma può essere rieletto nelle stesse forme non più di un'altra volta.

3. II difensore civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge. Egli giura davanti al Consiglio comunale prima di assumere l'incarico secondo la formula dell'art. 11 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

4. II Consiglio Comunale fisserà con propria deliberazione il compenso da corrispondere al difensore civico.

5. A disposizione delle attività del "difensore civico" il Comune struttura un ufficio con tutti i mezzi idonei e mette a disposizione del personale idoneo nei limiti della disponibilità dell'organico e dei carichi di lavoro.

6. Al "difensore civico" spetta di diritto di conoscere tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio comunale e di averne copia a richiesta anche verbale.

7. Il "difensore civico" partecipa di diritto, come osservatore, alle riunioni della Giunta e del Consiglio comunale senza diritto di parola o di voto ancorché consultivo. Può esprimere la propria pubblica opinione solo se richiesto dal Sindaco o da chi presieda l'organo collegiale.

8. II "difensore civico", entro 30 giorni dopo l'elezione, presenta una sintesi di programma che indica le linee entro le quali intende agire per quanto di propria iniziativa. Egli è obbligato a presentare al Consiglio comunale, altresì, una relazione annuale entro il 10 ottobre, ove si illustra l'attività svolta e le proposte che vengono rivolte al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze della amministrazione e suggerendo soluzioni tecniche per l'efficienza, l'efficacia e la produttività dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici comunali.

9. Qualora il "difensore civico" presenti dimissioni irrevocabili, entro 45 giorni dalla presa d'atto è necessario che il Consiglio comunale ne elegga un altro. Sino a tale elezione ed accettazione e scambio delle competenze e dei poteri, il "difensore civico" dimesso resta in carica per il principio della "prorogatio", conservando tutti i poteri.

 
Altri Articoli:
Art. 20 - La Conferenza dei Servizi
Art. 18 - Il Difensore Civico
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Caravino
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Caravino

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Carema Comune di Caprie Lista