Comuni Italiani Art. 18 - Il Difensore Civico. Statuto Comunale di Caravino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini caravinesi

Statuto Comune di Caravino

Parte I
Capo III - Forme di Partecipazione Popolare
Art. 18 - Il Difensore Civico
1. Il Comune può prevedere con proprio regolamento l'istituzione dell'ufficio del "difensore civico" al fine della garanzia, dell'imparzialità e del buon andamento della amministrazione comunale stessa.

2. Compito del "difensore civico" è quello di segnalare, ad istanza di cittadini singoli o associati, oppure di formazioni sociali e sindacali riconosciute, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Tali "segnalazioni" può effettuarle anche di propria iniziativa.

4. II "difensore civico", qualora lo ritenga necessario, può esercitare, davanti alle giurisdizioni amministrative, azione popolare e i ricorsi che spetterebbero al Comune.

5. L'eventuale denuncia penale del difensore civico è atto dovuto in quanto pubblico ufficiale.

 
Altri Articoli:
Art. 19 - L'Elezione del Difensore Civico
Art. 17 - Il Referendum Consultivo
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