Comuni Italiani Art. 17 - Il Referendum Consultivo. Statuto Comunale di Caravino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini caravinesi

Statuto Comune di Caravino

Parte I
Capo III - Forme di Partecipazione Popolare
Art. 17 - Il Referendum Consultivo
1. E' previsto referendum consultivo su richiesta del 20% dei cittadini elettori della Camera dei Deputati e residenti nel Comune.

2. Sono escluse dal referendum le materie attinenti alle leggi tributarie, penali ed elettorali mentre sono ammesse quelle di esclusiva competenza locale.

3. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

4. La proposta di referendum deve essere richiesta al Sindaco che entro 15 giorni dalla ricezione da parte del Comitato del referendum stesso la discute in Giunta e poi l'affida alla Commissione del Consiglio, che esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità entro i 15 giorni successivi.

5. Tale Commissione dovrà valutare la regolarità della composizione del Comitato promotore, del soggetto e delle firme autenticate quale condizione di ammissibilità.

6. II Consiglio comunale delibera l'indizione del referendum nei 30 giorni successivi.

7. II referendum qualora nulla osti può essere indetto entro 90 giorni dalla esecutività della deliberazione d'indizione.

8. Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati.

9. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate.

 
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