Comuni Italiani Art. 16 - Le Istanze, le Proposte e le Petizioni. Statuto Comunale di Caravino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini caravinesi

Statuto Comune di Caravino

Parte I
Capo III - Forme di Partecipazione Popolare
Art. 16 - Le Istanze, le Proposte e le Petizioni
1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole che associate, oltre la forma scritta.

2. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il "petitum" che sia di competenza giuridica del Comune stesso.

3. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate, con la chiara identificazione del proponente, a pena di inammissibilità.

4. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.

5. Le risposte sono rese note per lettera agli interessati.

6. La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite della amministrazione alla luce dell'orientamento espresso dal Consiglio comunale e nell'ambito dei poteri dei rispettivi organi.

7. I consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta ed in Consiglio comunale.

8. Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

 
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Art. 15 - L'Iniziativa e le Proposte Popolari
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